Art. 5
In vigore dal 19 ott 1980
Il numero e la denominazione delle funzioni e delle categorie deve essere conforme agli elenchi B e C allegati al presente decreto.
Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro della sanità, possono essere introdotte variazioni ai predetti elenchi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-14;595#art-5