Titolo III
Art. 55
In vigore dal 30 nov 1980
I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-55