Titolo I

Art. 13

In vigore dal 30 nov 1980
In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque l'orario di effettuazione del servizio. Nelle stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-13

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Art. 13 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. | Portale Normativo