Capo II

Art. 6

Straordinariato

In vigore dal 1 ago 1980
All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici. Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario. Restano altresì ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attività scientifica e all'attività didattica necessarie per la nomina ad ordinario.
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Art. 6 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Straordinariato | Portale Normativo