Art. 1

In vigore dal 22 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in medicina interna e in virologia. Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 187. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Titolo necessario per l'ammissione alla specializzazione in medicina interna è la laurea in medicina e chirurgia. La scuola ha la durata di cinque anni, il numero degli iscritti complessivamente non potrà essere superiore a quaranta. L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 188. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: malattie infettive, disreattive del sangue; istituzione di terapia; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I. 2° Anno: malattie dell'apparato cardiovascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia ed istologia patologica (biennale) II; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II. 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III. 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV; semeiotica dermatologica (complementare). 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V; radiologia (complementare). Scuola di specializzazione in virologia Art. 189. - La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È necessario, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia. La scuola è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La durata complessiva del corso degli studi non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 190. - È contemplato un secondo indirizzo in tecniche virologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica. Il numero degli iscritti alla scuola è di sei per ogni anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 191. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei vari anni di corso: 1° Anno (comune ai due indirizzi): 1) virologia generale (1ª parte); 2) tecnica virologica generale (1ª parte); 3) biometria applicata alla virologia; 4) metodi immunologici in virologia. 2° Anno (comune ai due indirizzi): 5) virologia generale (2a parte); 6) tecnica virologica generale (2a parte); 7) microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture; 8) metodi chimici in virologia; 9) metodi fisici in virologia; 10) diagnostica virologica generale. 3° Anno (indirizzo medico): 11) genetica dei virus; 12) virologia oncologica; 13) studio dei farmaci antivirali; 14) virologia clinica; 15) epidemiologia e profilassi delle malattie da virus. 3° Anno (indirizzo in tecniche virologiche): 11) metodi genetici in virologia; 12) tecniche per lo studio dei virus oncogeni; 13) metodi per lo studio dei farmaci antivirali; 14) metodi diagnostici interessanti la virologia clinica; 15) tecniche per l'allestimento ed il controllo dei vaccini virali. Art. 192. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze e seminari su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso. Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al 2° anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno ed il superamento dell'esame necessario per l'ammissione all'esame di diploma. Art. 193. - L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. In caso di un secondo insuccesso sono esclusi da ulteriori prove. A coloro che abbiano superato gli esami di diploma viene rilasciato un diploma di specialista in, virologia o, per i laureati ammessi al secondo indirizzo, un diploma di specialista in virologia con indirizzo tecnico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1980 PERTINI SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 73
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