Art. 3

In vigore dal 29 lug 1980
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1980 PERTINI ROGNONI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1980 Registro n. 12 Interno, foglio n. 178
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-04;317#art-3

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Art. 3 Autorizzazione a richiamare in servizio temporaneo un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. | Portale Normativo