Art. 3
In vigore dal 4 feb 1981
Le proposte di ordine del giorno delle riunioni del CIPES sono predisposte congiuntamente, anche per le questioni concernenti le materie previste dalla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, dai responsabili dei servizi di segreteria di cui ai precedenti . Quando insorgano incertezze sull'attribuzione degli affari, il Sottosegretario per il bilancio e la programmazione economica acquisisce il parere dei Ministeri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica e, ove il contrasto non possa in tal modo risolversi, ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alle riunioni del CIPES possono essere invitati dal Presidente, con compiti di assistenza tecnica in vista delle deliberazioni del Comitato, funzionari di entrambe le Amministrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-01;968#art-3