Art. 2

In vigore dal 2 ago 1980
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - LAGORIO - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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Art. 2 Concessione di amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace, commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo. | Portale Normativo