Art. 1
In vigore dal 5 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 287 si inseriscono, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, le norme relative all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in tossicologia ed in endocrinologia sperimentale che si istituiscono presso la facoltà di farmacia.
Scuola di specializzazione in tossicologia
Art. 288 - Durata. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in tossicologia al termine del corso di studi di durata triennale.
Durante il terzo anno di corso la scuola prevede lo svolgimento di una tesi sperimentale.
Art. 289 - Iscritti. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienza delle preparazioni alimentari, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze della produzione animale.
Art. 290 - Insegnamenti. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
biologia molecolare;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia e immunochimica;
biometria e statistica;
microbiologia ed igiene;
farmacologia e farmacognosia I;
tossicologia sperimentale I;
anatomia e istopatologia degli stati tossici;
cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I.
2° Anno:
metodiche analitiche chimico-fisiche;
disegno degli esperimenti;
epidemiologia;
farmacologia e farmacognosia II;
cinetica e metabolismo in tossicologia;
patologia comparata;
cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II;
tossicologia sperimentale II;
tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione.
3° Anno:
tossicologia sperimentale III;
tossicologia nutrizionale;
tossicologia da abuso di farmaci;
legislazione;
organizzazione di laboratori e centri di tossicologia.
Art. 291 - Organi. - La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici sono integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolte con la collaborazione di studiosi e esperti. Il consiglio direttivo della scuola è formato dai titolari delle cattedre di farmacologia e farmacognosia, chimica farmaceutica, saggi e dosaggi farmacologici, tossicologia e complementi di chimica tossicologica.
La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo eletto nel proprio seno dal consiglio direttivo per la durata di tre anni. Il direttore della scuola è nominato dal rettore. Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.
Art. 292 - Incarichi. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Art. 293 - Tasse. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.
I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Art. 294 - Ammissione e frequenza. - Il numero massimo di iscritti alla scuola è di venti per ogni anno di corso.
L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli per esami.
La frequenza è obbligatoria sia per i corsi, sia per i laboratori.
Art. 295 - Finanziamenti. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti e di privati.
Scuola di specializzazione in endocrinologia sperimentale
Art. 296. - La scuola di specializzazione in endocrinologia sperimentale ha l'intento di assicurare a laureati in diverse discipline biologiche la possibilità di perfezionarsi nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività in numerosi ambienti di ricerca e di lavoro che richiedono competenze specifiche in campo endocrinologico.
Art. 297. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in endocrinologia sperimentale al termine del corso di studi che ha la durata triennale.
Art. 298. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari, in chimica e in medicina e chirurgia.
L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento dell'esame di fisiologia generale e fisiologia della nutrizione animale e di fisiologia umana, ove uno di questi non sia stato superato nel corso degli studi universitari.
Art. 299. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
embriologia, anatomia ed istologia del sistema endocrino;
genetica;
biometria e statistica;
biochimica degli ormoni I;
fisiologia del sistema endocrino I;
metodologie sperimentali in endocrinologia.
2° Anno:
biochimica degli ormoni II;
regolazione endocrina dei processi metabolici;
fisiologia del sistema endocrino II;
biologia e fisiologia dei processi riproduttivi;
endocrinologia comparata;
tecniche per le valutazioni ormonali;
farmacologia del sistema endocrino I.
3° Anno:
neuroendocrinologia;
patologia endocrina;
patologia dei processi riproduttivi;
farmacologia del sistema endocrino II;
endocrinologia e nutrizione.
Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Art. 300. - La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano.
Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà o università, od esperti, anche dall'estero.
La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline biologiche o chimico-farmaceutiche.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore.
Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.
In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.
Art. 301. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.
Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.
I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Art. 302. - Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso.
L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso per esami e per titoli.
La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.
Art. 303. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizioni e attraverso contributi, lasciati o donazioni di enti privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 142
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;656#art-1