Art. 3
In vigore dal 2 nov 1980
Gli articoli 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671 e 672 dello statuto dell'Università di Napoli, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 802, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica
Art. 659. - La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso la cattedra di clinica chirurgica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.
Art. 660. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 661. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 662. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 663. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 664. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 665. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) 1.
2° Anno:
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.
3° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.
4° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.
5° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.
Art. 666. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 667. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 668. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-11;650#art-3