Art. 1
In vigore dal 26 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 106, 107 e 108, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in puericultura
Art. 106. - La scuola di specializzazione in puericultura ha sede presso l'istituto di puericultura e conferisce il diploma di specialità in puericultura. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 107. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
elementi di genetica medica e di eugenetica;
elementi di puericultura perinatale;
auxologia;
alimentazione e dietetica dell'età infantile;
elementi di semeiotica infantile.
2° Anno:
psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
elementi di medicina scolastica;
legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.
3° Anno:
tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede.
Art. 108. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in puericultura, gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 255
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-11;630#art-1