Art. 1

In vigore dal 28 gen 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Il testo dell'art. 7, concernente le unità dei posti di professore di ruolo e le norme concernenti il trattamento economico e di quiescenza e i trasferimenti del personale docente in servizio presso l'Università medesima, è abrogato e sostituito con il seguente nuovo testo: Art. 7. - Il ruolo organico dei professori è costituito da ventinove posti di cui ventiquattro per la facoltà di economia e commercio e cinque per la facoltà di lingue e letterature straniere. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università governative provvisti della medesima anzianità di servizio. In caso di trasferimento alla Università Bocconi di professori appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università governative. Ai professori di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Università governative. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1980 PERTINI SARTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980 Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 22
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;933#art-1

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