Art. 5
In vigore dal 1 nov 1980
Gli articoli 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
La Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 257. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia dell'Università di Torino ha sede presso l'istituto di neurochirurgia dell'Università di Torino e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.
Art. 258. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 259. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno, all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione, all'esercizio professionale - rilasciato dall'autorità competente.
Art. 260. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 261. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 262. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami scritti. La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.
Art. 263. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica (quinquennale) I.
2° Anno:
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica (quinquennale) II.
3° Anno:
neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia (biennale) I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica (quinquennale) III.
4° Anno:
neuroradiologia (biennale) II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie (biennale) I;
clinica neurochirurgica (quinquennale) IV.
5° Anno:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie (biennale) II;
clinica neurochirurgica (quinquennale) V.
Art. 264. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per tutti i cinque anni del corso per un periodo di quattro mesi per ogni anno accademico presso l'istituto di neurochirurgia dell'Università di Torino, secondo l'orario stabilito dal consiglio d'istituto all'inizio di ogni anno accademico.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 265. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, preventivamente concordata ed approvata dal direttore della scuola e presentata in segreteria della specialità nei termini fissati.
Agli specializzandi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;648#art-5