Art. 1

In vigore dal 17 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 274 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico. Corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico Art. 275. - Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito un corso di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico, il quale conduce al conseguimento di un attestato di perfezionamento in scienze naturali ad indirizzo didattico. Art. 276. - Il corso ha lo scopo: 1) di fornire una pratica preparazione alla didattica delle materie naturalistiche; 2) di fornire un aggiornamento sulle principali discipline naturalistiche. Art. 277. - Al corso è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le leggi vigenti, consenta l'insegnamento delle scienze naturali e di geografia, anche nelle loro varie specializzazioni, in qualunque tipo di scuola secondaria. L'ammissione è subordinata all'esito di un colloquio. Art. 278. - Il corso ha la durata di un anno. Il direttore del corso è nominato di anno in anno dalla facoltà e può essere confermato. Art. 279. - La tassa di iscrizione, le soprattasse e i contributi sono fissati negli importi corrispondenti richiesti agli iscritti al primo anno di corso della laurea in scienze naturali, salvo i contributi di esercitazioni pratiche e di seminario che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà. Art. 280. - Gli insegnamenti impartiti sono: 1) aggiornamenti e completamenti di scienze naturali; 2) laboratorio di esperienze didattiche in scienze naturali; 3) storia dello sviluppo delle scienze naturali; 4) didattica delle scienze naturali. Art. 281. - Il profitto degli allievi è accertato dagli insegnanti durante il corso e mediante una prova finale di esame al termine del corso stesso. Art. 282. - L'attestato verrà rilasciato a cura della Università di Modena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980 Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 32
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;586#art-1

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