Art. 1

In vigore dal 17 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto nell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 358, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiologia clinica, presso la facoltà di medicina e chirurgia. Scuola per tecnici di neurofisiologia clinica Art. 359. - La scuola ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni tecniche e pratiche necessarie a ben esercitare la professione di tecnico di neurofisiologia clinica. Art. 360. - La durata degli studi della scuola per i tecnici di neurofisiologia è di tre anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi forniti del titolo di istruzione di secondo grado e avendo compiuto il sedicesimo anno di età. Art. 361. - Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. A giudizio del consiglio della scuola possono essere ammessi per il primo anno di istituzione della scuola anche allievi in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore che svolgono da almeno cinque anni mansioni di tecnico di neurofisiologia presso un istituto o clinica universitaria o servizio di ospedale regionale. Tali allievi oltre all'esame di ammissione di cui all'art. 361 dovranno superare un esame tecnico-pratico sulle mansioni svolte. Art. 362. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di quindici. Art. 363. - Il direttore della scuola è il direttore della clinica neurologica dell'Università di Pavia. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia e di facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici (biennale); 2) nozioni generali di anatomia e fisiologia umana; 3) anatomia funzionale del sistema nervoso e dell'apparato motore; 4) fisiologia del sistema nervoso e dell'apparato motore; 5) nozioni di igiene ospedaliera; 6) lingua inglese (triennale). 2° Anno: 1) strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici (secondo); 2) patologia del sistema nervoso e dell'apparato motore; 3) l'epilessia; 4) tecniche di registrazione EEGrafiche, ENGrafiche, poligrafiche - reo ed ecografiche - doppler; 5) rilevamento di dati non strumentali e archiviazione; 6) norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente; 7) lingua inglese (secondo). 3° Anno: 1) tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali) e analisi online assistite da computer; 2) registrazioni poligrafiche del sonno; 3) neuropsichiatria infantile; 4) registrazioni in anestesia e rianimazione morte medico-legale; 5) esercitazioni e tirocinio; 6) lingua inglese (terzo). La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare almeno ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche. Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione della clinica neurologica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà concluso dagli allievi semore sotto la guida dei medici e dei tecnici della clinica neurologica dell'Università di Pavia. Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno aver eseguito il corso, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, dal professore ufficiale di materia affine, da un libero docente cultore della materia. Ogni commissione ha a disposizione dieci punti. L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto da una commissione di cinque membri fra i docenti della scuola nominati dal preside di facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissione ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriore prova. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnici di neurofisiologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980 Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 30
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