Art. 3
In vigore dal 19 lug 1980
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita e tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1980
PERTINI
LAGORIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1980
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 185
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;293#art-3