Art. 3

In vigore dal 19 lug 1980
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita e tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1980 PERTINI LAGORIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1980 Registro n. 19 Difesa, foglio n. 185
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