Art. 2

In vigore dal 30 ott 1980
L'art. 213, quinto comma, dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 508, relativo al numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, è modificato nel modo seguente: Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di ventisette iscritti per lo intero corso di studi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-20;640#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo