Art. 1

In vigore dal 18 giu 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiopatologia vegetale della facoltà di agraria dell'Università di Napoli; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, del 17 settembre 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di fisiologia vegetale in soprannumero dell'Università di Roma al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Napoli del 18 aprile 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia vegetale in soprannumero dell'Università di Roma; Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di fisiopatologia vegetale dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Felice Cervone e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di fisiologia vegetale in soprannumero della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiopatologia vegetale della facoltà di agraria dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito unitamente al titolare dott. Felice Cervone alla cattedra di fisiologia vegetale in soprannumero della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 242
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-05-20;206#art-1

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