Art. 2

In vigore dal 3 set 1980
L'art. 453, relativo alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in idrologia medica, è integrato con l'inserimento dei seguenti nuovi commi: "Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. L'ammissione al corso avviene a seguito del concorso per titoli ed esami. Non sono previste abbreviazioni di corso. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine". L'art. 454, relativo alla predetta scuola di specializzazione in idrologia medica è modificato nel senso che il secondo, il terzo e l'ultimo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare durante il triennio l'istituto ove ha sede la scuola in idrologia medica. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie. L'esito favorevole degli esami è provato da un diploma che dà diritto al titolo professionale di specialista idrologia medica".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-04-29;446#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. | Portale Normativo