Art. 1
In vigore dal 16 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 15 marzo 1973, n. 44, che ha stabilito l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile;
Visto l'art. 2 della suddetta legge n. 44 del 1973, che stabilisce le modalità per la modifica dell'aliquota contributiva sopracitata;
Considerato che in base alla valutazione delle risultanze della gestione e del fabbisogno finanziario dell'istituto anzidetto, si rende necessario l'aumento dell'aliquota contributiva dal 19 per cento al 23 per cento della retribuzione imponibile;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
A decorrere dal 1 gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è stabilita nella misura del 23 per cento della retribuzione imponibile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1980
PERTINI
FOSCHI - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 113
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-04-11;284#art-1