Art. 1

In vigore dal 8 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, relativi alla facoltà di scienze nautiche, sono sostituiti dai seguenti: Art. 13. - La facoltà di scienze nautiche conferisce la laurea in discipline nautiche, articolata in tre distinti indirizzi: ambiente marino fisico; geodetico; navigazione radioelettronica. La durata del corso di studi per il conseguimento della suddetta laurea è di cinque anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica ed il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici-nautici e industriali (meccanici, elettricisti, radiotecnici, aeronautici e navalmeccanici). Per gli studenti provenienti da altre facoltà o da altre università, sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel terzo comma del presente articolo, e per quelli provenienti da università straniere, le autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica. Art. 14. - Sono insegnamenti fondamentali per tutti e tre gli indirizzi: 1) analisi matematica I; 2) analisi matematica II; 3) calcolo numerico e programmazione; 4) chimica; 5) complementi di matematica per le applicazioni; 6) fisica I; 7) fisica II; 8) geometria analitica con elementi di proiettiva; 9) istituzioni di elettromagnetismo; 10) istituzioni di navigazione; 11) meccanica razionale; 12) teoria dei sistemi; 13) comunicazioni elettriche. Sono insegnamenti fondamentali per ciascuno dei seguenti indirizzi: A) Indirizzo ambiente marino fisico; 14) elettronica applicata; 15) geologia marina applicata; 16) meccanica dei fluidi; 17) metereologia; 18) misure elettriche; 19) oceanografia; 20) protezione dell'ambiente marino. B) Indirizzo geodetico: 14) astronomia generale e sferica; 15) astronomia nautica; 16) geodesia e idrografia; 17) metereologia e oceanografia; 18) navigazione; 19) teoria e manovra della nave; 20) topografia. C) Indirizzo navigazione radioelettronica: 14) applicazioni di elettronica; 15) misure elettriche e radioelettriche; 16) navigazione; 17) navigazione aerea; 18) radiotecnica; 19) radar e radioaiuti alla navigazione; 20) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche. Sono insegnamenti complementari: 1) aerofotogrammetria; 2) aeronautica generale; 3) antenne e propagazione; 4) arte navale; 5) assistenza al volo e controllo del traffico aereo; 6) chimica marina; 7) costruzioni marittime; 8) disegno; 9) economia e politica dell'ambiente; 10) elettroacustica subacquea; 11) elettrotecnica; 12) epistemologia; 13) geofisica marina; 14) geotecnica marina; 15) lingua inglese (laboratorio) biennale con esame unico; 16) metereologia sinottica e previsioni del tempo; 17) metodi di osservazioni e misura; 18) misure astrogeodetiche; 19) misure oceanografiche; 20) navigazione spaziale; 21) navi speciali; 22) oceanografia costiera; 23) scienza dell'educazione; 24) sicurezza della nave; 25) statistica applicata; 26) tecnica catastale; 27) tecnica ed economia aziendale; 28) tecniche aeronautiche; 29) tecniche operative in navigazione aerea; 30) telediagnostica ambientale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e quelli dell'indirizzo prescelto ed almeno di sei complementari. Art. 15. - La facoltà predispone all'inizio di ogni anno accademico un piano di studi consigliato per ciascun indirizzo. Art. 16. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla facoltà. La dissertazione, in triplice copia, e i titoli dei temi orali, debbono essere depositati in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea. Art. 17. - Nella facoltà di scienze nautiche è costituito un unico istituto scientifico organizzato con propri servizi sulla base di un regolamento di funzionamento approvato dal consiglio di facoltà e dal consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 153
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-04-01;261#art-1

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