Art. 1
In vigore dal 19 set 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 82, relativo alla scuola di perfezionamento in storia, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Titolo di ammissione alla scuola di perfezionamento in storia è la laurea rilasciata dalle facoltà di magistero nonché di lettere e filosofia di qualsiasi Università italiana.
Possono essere ammessi, su parere del consiglio della scuola, anche i laureati italiani e stranieri di ogni altra facoltà. Per questi ultimi aspiranti però la scuola si riserva, ai fini della loro ammissione, di sottoporli eventualmente ad un colloquio preliminare".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1980
Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 36
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-27;516#art-1