Art. 2
In vigore dal 23 ago 1980
Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva:
Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Art. 271. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica I della Università di Pavia e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Art. 272. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 273. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 274. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 275. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 276. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 277. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.
2° Anno:
clinica medica generale (triennale) I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I;
radiologia e medicina nucleare (biennale) I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.
3° Anno:
clinica medica generale (triennale) II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II;
radiologia e medicina nucleare (biennale) II;
endoscopia digestiva (biennale) I.
4° Anno:
clinica medica generale (triennale) III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III;
endoscopia digestiva (biennale) II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.
Art. 278. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.
Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, il numero non superiore a sei per la totalità del corso.
Art. 279. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 280. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, è dato l'esame alla fine del biennio e triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1980
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 271
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-27;420#art-2