Art. 1
In vigore dal 7 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di estetica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino del 9 marzo 1978 e del 27 aprile 1979 che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di estetica dell'Università di Perugia;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia del 26 giugno 1978 e del 22 marzo 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di estetica dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di estetica dell'Università di Torino risulta attualmente ricoperto dal dott. Sergio Givone e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra corrispondente della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia;.
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di estetica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, è attribuito, unitamente al titolare dott. Sergio Givone, alla cattedra di estetica della facoltà corrispondente dell'Università di Perugia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 329
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-11;355#art-1