Art. 2

In vigore dal 3 ago 1980
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica: Scuola di specializzazione in genetica medica Art. 265. - La scuola di specializzazione in genetica medica ha sede presso l'istituto di biologia generale e conferisce il diploma di specialista in genetica medica. Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della disciplina o, in mancanza, al professore di ruolo, o fuori ruolo di disciplina affine. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 268. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 271. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: biologia generale; patologia generale; chimica biologica; genetica generale; genetica statistica. 2° Anno: biologia molecolare; genetica umana; farmacogenetica; genetica clinica I; laboratorio di genetica clinica I. 3° Anno: citogenetica; eugenetica; genetica clinica II; laboratorio di genetica clinica II. Art. 272. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. Art. 273. - Alla fine di ogni corso gli allievi per essere iscritti agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Art. 274. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in genetica medica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di nuove pratiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980 Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 300
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-11;348#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo