Art. 1
In vigore dal 10 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende anche alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
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Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi dalla Marina militare nel comune di Giugliano (Napoli), località Lago Patria, sono dichiarate di pubblica utilità.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-07;368#art-1