Art. 1

In vigore dal 19 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 5 settembre 1966, n. 978, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 gennaio 1978, n. 25, ed in particolare l' della suddetta legge; Vista la deliberazione assunta in data 17 aprile 1978 dal consiglio di amministrazione dell'anzidetta sezione; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979; Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo; Decreta: È approvata la modificazione dell'art. 6 dello statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo: "Il fondo di dotazione della sezione è di lire 19 miliardi. Esso può essere aumentato da eventuali altri conferimenti sia da nuovi partecipanti che da quelli attuali. Le quote di conferimento non possono essere di importo inferiore a L. 20.000.000 e la loro assunzione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione. Il relativo importo deve essere versato per metà all'atto della sottoscrizione e per la rimanenza nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Trascorsi quindici giorni dai termini fissati dal consiglio di amministrazione, il partecipante che non avesse effettuato il versamento sarà, mediante lettera raccomandata, invitato dalla direzione della sezione a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi del 6% in ragione d'anno per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine il partecipante sarà dichiarato decaduto e quanto versato all'atto della sottoscrizione, sarà devoluto al fondo di riserva. I conferimenti del Tesoro dello Stato e della Banca nazionale del lavoro non sono trasferibili, mentre quelli degli altri partecipanti sono cedibili col consenso del consiglio di amministrazione. La responsabilità dello Stato e dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite al fondo di dotazione della sezione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1980 PERTINI PANDOLFI - D'AREZZO Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1980 Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 336
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-06;708#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma. | Portale Normativo