Art. 1

In vigore dal 25 ott 1981
N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, nove posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati presso l'Università di Pisa: uno all'istituto di ricerche aziendali della facoltà di economia e commercio; uno all'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia; uno all'istituto di anatomia umana normale ed uno all'istituto di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia; uno all'istituto di istologia ed embriologia ed uno all'istituto di chimica organica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; uno all'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia della facoltà di farmacia; uno all'istituto di geodesia, topografia e fotogrammetria ed uno all'istituto di tecnologia meccanica della facoltà di ingegneria; uno all'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria; uno all'istituto di genetica della facoltà di agraria, per l'immissione in ruolo di undici dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981 Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 222
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-27;1218#art-1

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