Art. 1
In vigore dal 24 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;
Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;
Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;
Tenuto conto che presso l'Università di Genova prestano servizio dodici tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo dodici posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
I dodici posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI GENOVA
Sezione autonoma centro elaborazione
meccanografica...................... posti n. 7 Centro di calcolo..................... posti n. 1 Divisione servizi tecnici................. posti n. 2 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali
istituto di scienze fisiche................ posti n. 1 Facoltà di ingegneria:
istituto di meccanica applicata alle macchine....... posti n. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-27;1132#art-1