Art. 3
In vigore dal 1 ago 1980
L'art. 94, relativo alle modalità degli esami di laurea, è sostituito dal seguente:
L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione orale della dissertazione scritta originale di un argomento scelto dal candidato sugli insegnamenti tenuti nel corso per la laurea in scienze agrarie;
b) nella discussione orale sopra uno tra due quesiti scelti ugualmente dal candidato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 289
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-20;329#art-3