Art. 2

In vigore dal 25 giu 1980
L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato con l'inserimento dell'ordinamento della scuola di specializzazione in endocrinochirurgia: Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia La scuola di specializzazione in endocrinochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale servizio di endocrinochirurgia, dell'Università di Padova e conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine; 2) fisiopatologia delle ghiandole endocrine; 3) semeiotica chirurgica generale e speciale delle ghiandole endocrine; 4) anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine (primo corso); 5) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (primo corso). 2° Anno: 1) radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia; 2) anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia; 3) chirurgia della ipofisi; 4) chirurgia della tiroide e delle paratiroidi; 5) chirurgia del pancreas; 6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (secondo corso). 3° Anno: 1) chirurgia del surrene; 2) chirurgia dell'ovaio; 3) chirurgia del testicolo; 4) chirurgia plastica in endocrinochirurgia; 5) terapie complementari nelle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine; 6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (terzo corso). La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra il diplomando ed il direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980 Registro n. 50 istruzione, foglio n. 116
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-20;225#art-2

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