Art. 1

In vigore dal 15 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 72 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: diagnostica e chirurgia endoscopica; chirurgia geriatrica; chirurgia dell'apparato digerente; oncologia ginecologica; ottica fisiopatologica; gastroenterologia; medicina del traffico; neurofisiopatologia; neuropatologia; microchirurgia; chirurgia oncologica; ematologia forense; chirurgia di pronto soccorso; epidemiologia dei tumori; nefrologia chirurgica; virologia; cardiologia; terapia intensiva; patologia neonatale; teratologia e patologia delle malformazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980 Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 252
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-20;148#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. | Portale Normativo