Art. 2
In vigore dal 30 lug 1980
Gli articoli 294, 295, 296, 297, 298 e 299, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 294. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede in Torino.
Art. 295. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.
Art. 296. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo complessivo degli allievi è di dodici per il primo anno, di nove per il secondo, terzo, quarto e quinto anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 297. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. La frequenza ai fini di apprendimento è obbligatoria per tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.
Art. 298. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento dei politraumatizzati;
medicina legale.
Le materie d'insegnamento sono così distribuite:
1° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
patologia chirurgica I;
anatomia chirurgica I;
semeiotica I;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
chirurgia sperimentale.
2° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II; patologia chirurgica II;
anatomia patologica II;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
semeiotica II;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia di urgenza;
rianimazione.
3° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III; patologia chirurgica III;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
neurotraumatologia I;
fisiopatologia chirurgica II;
terapia intensiva I;
radiologia.
4° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV; chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
neurotraumatologia II;
chirurgia toracica d'urgenza;
terapia intensiva II.
5° Anno:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
chirurgia plastica riparatrice II;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza;
angioradiologia;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Art. 299. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo devono superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame e sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione agli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 298
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-07;323#art-2