Art. 1
In vigore dal 30 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 315, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche, annessa alla facoltà di farmacia.
>Scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche
Art. 316. - La scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche conferisce il diploma di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche.
La durata del corso di studio è di tre anni.
Art. 317. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica ed in chimica industriale.
Art. 318. - Il numero degli ammessi non può essere superiore a venti per ciascun anno di corso. La facoltà si riserva di attivare il corso del primo anno in funzione del numero di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione (minimo cinque). Il secondo corso verrà comunque attivato qualunque sia il numero degli iscritti.
Art. 319. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni di corso sono i seguenti:
1° Anno:
1) chimica farmaceutica (1°);
2) formulazione farmaceutica;
3) metodologie analitiche;
4) farmacologia applicata;
5) statistica (semestrale);
6) legislazione farmaceutica (semestrale).
2° Anno:
1) chimica farmaceutica (2°);
2) biofarmaceutica - farmacocinetica;
3) analisi dei costituenti delle forme farmaceutiche (1°);
4) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche (1°);
5) organizzazione della produzione farmaceutica (semestrale). 3° Anno:
1) analisi dei costituenti delle forme farmaceutiche (2°);
2) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche (2°);
3) controlli tecnologici delle forme farmaceutiche e dei materiali di confezionamento;
4) analisi e controlli microbiologici e biologici;
5) tecnologia dei materiali di confezionamento;
6) controllo di qualità e norme di buona fabbricazione (semestrale);
In aggiunta agli insegnamenti precedenti gli iscritti alla scuola dovranno seguire uno o più corsi universitari, tra quelli impartiti dalla facoltà di farmacia, per colmare eventuali lacune in relazione al tipo di laurea conseguito. Gli insegnamenti da seguire verranno indicati ad ogni iscritto dal consiglio direttivo della scuola, tenendo conto del suo curriculum e dei suoi interessi scientifici.
I corsi saranno integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche e da seminari su argomenti di particolare interesse ed attualità.
Art. 320. - Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame, vertente sugli insegnamenti impartiti dalla scuola in quell'anno nonché un colloquio sul o sui corsi universitari aggiuntivi, di fronte ad una commissione formata dai professori dei corsi di quell'anno e presieduta dal direttore della scuola.
La scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche, potrà usufruire autonomamente di attrezzature didattiche e scientifiche, e nel caso di particolari esigenze, potrà servirsi anche di quelle già utilizzate per lo svolgimento dei corsi universitari presso gli istituti afferenti alla facoltà.
La facoltà dispone di mezzi finanziari necessari al regolare funzionamento dell'attività della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 293
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-02-07;322#art-1