Art. 5
In vigore dal 11 apr 1980
All'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono aggiunti i seguenti due commi:
"Fino a quando non sarà possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianità nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.
La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente è decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-26;84#art-5