Art. 8

In vigore dal 8 giu 1980
La provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale le strutture delle unità sanitarie locali ritenute - in quanto corrispondenti ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e previa intesa con l'organo pubblico competente secondo l'ordinamento austriaco - idonee per la formazione pratica suscettibile di riconoscimento ai fini del rilascio di titoli di specializzazione sanitaria in Austria. Ciò anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 37 e 38 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980 PERTINI COSSIGA - ALTISSIMO - PANDOLFI - SCOTTI - VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1980 Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-26;197#art-8

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