Art. 1
In vigore dal 27 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 668, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 settembre 1976; con il quale veniva istituito in Chisimaio (Somalia) un consolato di seconda categoria;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico
Il consolato di seconda categoria in Chisimaio (Somalia) è soppresso a decorrere dal 1 marzo 1980.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1980
PERTINI
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1980
Registro n. 478 Esteri, foglio n. 77
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-18;129#art-1