Art. 3
In vigore dal 12 apr 1980
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 29
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-17;86#art-3