Art. 2

In vigore dal 31 ago 1980
Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia plastica Art. 198. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso l'istituto di chirurgia plastica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso degli studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali; patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne); anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia ustione e alle neoplasie maligne e benigne; anestesiologia e rianimazione: concetti generali; patologia secondaria; guarigione delle ferite; principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi); trapianti (biennale) I; autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti composti; semeiologia del sistema nervoso periferico. 2° Anno: anatomia chirurgica; tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica; trapianti (biennale) II; omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici ed immunitari); tipizzazione dei tessuti; utilizzazione clinica degli omoinnesti; etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica; inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica; traumatologia dei tessuti molli; traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa; shock emorragico; shock traumatico; shock da ustione; malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I. 3° Anno: malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II; lesioni da raggi; elementi di chirurgia addominale; elementi di otorinolaringoiatria; elementi di stomatologia; elementi di ortopedia generale; dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I; elementi di genetica. 4° Anno: metodologia chirurgica differenziale; malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali; agenesie; chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano; trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale; trattamento chirurgico delle deformità congenite ed acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare; metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°; chirurgia d'urgenza; dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) II. 5° Anno: patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici; elementi di chirurgia vascolare; microchirurgia vascolare e nervosa; elementi di criobiologia e crioterapia; elementi di fisio-chinesiterapia; problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica; medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica. Art. 199. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere la prova di esame. Art. 200. - È fatto obbligo agli allievi del I biennio a presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno devono partecipare quali primi assistenti ad un numero di cinquanta interventi per anno. Art. 201. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 202. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia plastica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1980 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 104
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-14;428#art-2

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