Art. 1
In vigore dal 30 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 156, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 156. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Solo per ragioni di forza maggiore la facoltà, a seguito della mancanza dei professori di cui sopra, può temporaneamente nominare, limitatamente all'anno accademico in corso, direttore della scuola il professore incaricato della disciplina della specializzazione.
Il consiglio di ciascuna scuola si compone degli insegnanti che vi svolgono i corsi prescritti ed è presieduto dal direttore.
Il consiglio determina annualmente i criteri e gli orientamenti relativi al funzionamento della scuola e fornisce al direttore pareri sulle questioni di competenza del direttore stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 42
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-14;169#art-1