Art. 2
In vigore dal 29 mag 1980
L'art. 255, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in tossicologia medica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in tredici per ogni anno di corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-14;161#art-2