Art. 6
In vigore dal 13 set 1981
L'art. 86 è sostituito dal seguente:
Art. 86. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico universitario e dall'eventuale proprio piano di studi.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema riguardante una materia pertinente al corso di laurea seguito e all'indirizzo prescelto, concordato dal candidato col professore della materia stessa o con altro professore a ciò autorizzato dalla facoltà per i corsi di laurea per i quali la facoltà lo ritiene opportuno, nonché nella discussione di una tesina orale scelta in materia diversa da quella della dissertazione di laurea, con l'approvazione del professore della disciplina in questione o di altro professore sempre autorizzato dalla facoltà.
L'esame di laurea può essere integrato da un esame di cultura generale e da prove pratiche stabilite dal consiglio di facoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-14;1208#art-6