Regolamento per l'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n. 898
Art. 12
AbrogatoIn vigore dal 12 mar 1980 al 8 ott 2010
La domanda di autorizzazione ad eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell' della legge deve essere presentata al comandante territoriale ed essere eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, dà lo stesso comandante contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente.
Qualora l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo è redatto apposito atto conforme al modello che sarà predisposto dal Ministero della difesa.
Le condizioni debbono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprietà privata e ad evitare oneri dello Stato.
Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-17;780#art-rpl-12