Art. 1
In vigore dal 20 gen 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione di beni patrimoniali disponibili;
Visto l'elenco allegato al predetto decreto;
Considerato che fra gli immobili patrimoniali dello Stato trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia in provincia di Udine figurano al n. 58, scheda 506, due appezzamenti di terreno definiti "ritagli periferici del cimitero militare britannico" di Tavagnacco, distinti nel catasto di quel comune al foglio n. 22 con le particelle numeri 179 e 184, della consistenza di Ha 0.27.60;
Considerato che i due appezzamenti di terreno sopra descritti furono erroneamente inclusi nel suddetto elenco, dato che gli stessi risultavano vincolati come aree antistanti l'accesso monumentale del cimitero di guerra britannico di Tavagnacco e, come tali, dovevano formare oggetto di consegna, da parte dello Stato, in uso gratuito in favore della "Imperial War Graves Commission" (ora "Commonwealth War Graves Commission"), ai sensi dell'art. 3 dell'accordo approvato con legge 2 febbraio 1955, n. 262;
Sentita la commissione paritetica, di cui all'art. 65 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;
Decreta:
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I due appezzamenti di terreno, della superficie complessiva di Ha 0.27.60, contraddistinti nel catasto del comune di Tavagnacco (Udine) al foglio n. 22 con le particelle numeri 179 e 184, indicati al n. 58 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, in quanto vincolati come aree antistanti l'accesso monumentale del cimitero di guerra britannico di Tavagnacco, vengono retrocessi al patrimonio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-12-05;678#art-1