Art. 1

In vigore dal 4 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18; Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149; Visto il decreto interministeriale 1 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1979, registro n. 83, foglio n. 376, con il quale si è provveduto a ridistribuire tra le università e gli istituti di istruzione universitaria i posti vacanti e disponibili alla data del 31 luglio 1979 conformemente a quanto previsto nella tabella B/2 unita allo stesso decreto interministeriale 1 agosto 1979; Vedute le richieste dell'Università di Roma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari; Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare sei posti di tecnico laureato; Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: I sei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di lettere e filosofia: istituto di filosofia teoretica.............. posti 1 Facoltà di magistero: istituto di psicologia generale.............. posti 1 Facoltà di medicina e chirurgia: clinica odontoiatrica (per la prima cattedra)....... posti 1 quinta clinica medica................... posti 1 istituto di clinica medica III (per la cattedra di terapia medica sistematica)......................... posti 1 Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: istituto di botanica (per la cattedra di botanica)..... posti 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1981 Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 283
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-27;1010#art-1

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Art. 1 Assegnazione di sei posti di tecnico laureato all'Universita' degli studi di Roma. | Portale Normativo