Art. 1
In vigore dal 4 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;
Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149;
Visto il decreto interministeriale 1 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1979, registro n. 83, foglio n. 376, con il quale si è provveduto a ridistribuire tra le università e gli istituti di istruzione universitaria i posti vacanti e disponibili alla data del 31 luglio 1979 conformemente a quanto previsto nella tabella B/2 unita allo stesso decreto interministeriale 1 agosto 1979;
Vedute le richieste dell'Università di Roma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;
Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;
Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare sei posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
I sei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:
UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di lettere e filosofia:
istituto di filosofia teoretica.............. posti 1 Facoltà di magistero:
istituto di psicologia generale.............. posti 1 Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica odontoiatrica (per la prima cattedra)....... posti 1 quinta clinica medica................... posti 1 istituto di clinica medica III (per la cattedra di terapia medica sistematica)......................... posti 1 Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
istituto di botanica (per la cattedra di botanica)..... posti 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1981
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 283
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-27;1010#art-1