Art. 1

In vigore dal 18 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, relativa alla ratifica ed alla esecuzione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, n. 1285, relativo all'esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo di cui sopra, adottati a Ginevra il 15 dicembre 1966; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dei trasporti; Decreta: Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite negli anni dal 1970 al 1978, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 dell'accordo, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 14, paragrafo 3, dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1979 PERTINI COSSIGA - MALFATTI - PRETI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1980 Atti di Governo, registro n. 27, foglio n. 1
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Art. 1 Esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite negli anni dal 1970 al 1978. | Portale Normativo