Art. 1
In vigore dal 22 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1390, concernente l'approvazione della convenzione stipulata l'8 novembre 1967, tra l'Università di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo e per il concorso delle spese relative agli incarichi di insegnamento per il corso di laurea in matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali della medesima Università;
Veduta la rettorale n. 7602 del 3 maggio 1978;
Veduta la lettera della presidenza dell'amministrazione provinciale di Macerata n. 6593 del 12 luglio 1978;
Considerato che la convenzione suddetta si deve intendere decaduta a norma del punto C) dell'art. 9, in quanto i contributi dell'amministrazione provinciale di Macerata, precisati nella convenzione, non sono sufficienti e l'ente finanziatore non intende integrare adeguatamente il proprio contributo, e avendo inoltre l'amministrazione provinciale suddetta dichiarato che non intende continuare l'impegno economico assunto;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Considerato che con la decadenza della citata convenzione verrà a mancare il finanziamento di tre posti di professore di ruolo ed il concorso alle spese, relative agli incarichi di insegnamento;
Considerato altresì che il corso di laurea in matematica, già statale per effetto del provvedimento istitutivo, dovrà continuare ad essere necessariamente attivato a totale carico dello Stato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La convenzione stipulata, tra l'Università di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata, l'8 novembre 1967, di cui alle premesse, è decaduta con l'inizio dell'anno accademico 1978-79.
Per tale motivo con separato provvedimento ministeriale si disporrà, a decorrere dalla stessa data di soppressione dei posti convenzionati, l'assegnazione di posti di professore di ruolo, prelevati dal contingente di cui all' del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, necessari a sopperire alle esigenze degli insegnamenti impartiti da docenti di ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1980
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 383
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-11-07;750#art-1