Art. 1

In vigore dal 30 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Trieste è così modificato: Dopo l'art. 69, con il conseguente spostamento della numerazione dei successivi articoli, sono aggiunti i nuovi seguenti articoli: Art. 70. - Alla facoltà di magistero dell'Università di Trieste è annesso un centro europeo di ricerca e di documentazione per la formazione degli insegnanti. Esso fa parte integrante dell'istituto di pedagogia già esistente presso la stessa facoltà. La finalità di tale centro è promuovere ricerche a livello scientifico e indagini comparative sui metodi, le tecniche, i curricoli per la formazione di base e in servizio degli insegnanti dei vari ordini e gradi; raccogliere una documentazione in proposito; organizzare gruppi di studio e seminari a carattere internazionale; attuare scambi in particolare con i Paesi confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 71. - Il consiglio della facoltà di magistero nomina il consiglio direttivo del centro: sono membri di diritto il preside della facoltà di magistero o un suo rappresentante, il direttore dell'istituto di pedagogia e tre docenti scelti tra quelli ufficiali della facoltà. Il consiglio potrà invitare anno per anno, come aggregati, rappresentanti di altre università, di organizzazioni internazionali, delle amministrazioni locali e delle categorie professionali. Gli aggregati avranno titolo di consulenti senza voto deliberativo. Il consiglio direttivo del centro si riunirà di norma al completo due volte all'anno. Art. 72. - Il finanziamento del centro sarà costituito di una dotazione annua nell'ambito del finanziamento dell'istituto e da contributi speciali dell'Università, della facoltà, dello Stato, degli enti locali e dei privati o dai proventi risultanti di iniziative del centro stesso. La contabilità del centro è prevista nell'ambito della contabilità dell'istituto di pedagogia secondo le norme amministrative vigenti nell'Università. Art. 73. - Il centro si vale delle attrezzature didattiche e scientifiche della facoltà di magistero e in particolare di quelle dell'istituto di pedagogia, con le integrazioni che via via saranno previste dal consiglio del centro e approvate dal consiglio della facoltà. Art. 74. - Il consiglio direttivo può istituire un albo di esperti del centro e di corrispondenti; il consiglio della facoltà potrà autorizzare che la documentazione raccolta dal centro e le sue ricerche siano fatte pubblicamente conoscere anche con pubblicazioni sia in volume sia in periodico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 131
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;980#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo