Art. 2
In vigore dal 25 mag 1980
L'art. 99, relativo all'importo delle tasse per la scuola speciale per ortottisti assistenti di oftalmologia, è sostituito dal seguente:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 tassa annuale di iscrizione................ L. 18.000 tassa erariale di diploma.................. L. 6.000 soprattassa annuale per esami di profitto.......... L. 7.000 soprattassa per esame di diploma.............. L. 3.000 tassa annuale per studenti fuori corso........... L. 5.000
Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;904#art-2