Art. 2
In vigore dal 18 apr 1980
L'art. 222, relativo alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 222.- La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica dell'Università, e conferisce il diploma di specializzazione in dermatologia e venereologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicate;
tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni veneree;
istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
immunopatologia cutanea;
dermatologia allergologica e professionale;
angiologia;
sessuologia.
3° Anno:
clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni veneree;
dermatologia pediatrica;
farmacologia e terapia;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie, e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza continuativa a fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.
Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.
L'esame di diploma consiste nell'esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;865#art-2